Associazione “Amici del Marconi”

Lo statuto dell’associazione

ART. 1

ART. 2 (Finalità)

  1. L’Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
  2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
  3. Le finalità che si propone sono di svolgere e promuovere attività di utilità sociale a favore degli associati e dei terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ed in particolare:
    a) di sostenere, promuovere e potenziare l’opera dell’Istituto Vescovile G. Marconi di Portogruaro quale Istituto di Ispirazione Cattolica nel campo dell’istruzione scolastica, della formazione morale e civile dei giovani;
    b) di promuovere e organizzare iniziative di carattere culturale e artistico, nello spirito e nella tradizione dell’Istituto;
    c) di promuovere e organizzare iniziative di sostegno agli studenti attraverso la costituzione di borse di studio.

ART. 3 (Soci)

  1. Sono ammessi all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
  2. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità.
  3. Le categorie di associati sono tre: Associati Ordinari; Associati Sostenitori e Associati Benefattori. Sono Associati Ordinari i genitori degli allievi della Scuola che hanno espresso la volontà di aderire alla Associazione, e ogni altra persona fisica, anche non genitore degli allievi predetti, che ne ha inoltrato richiesta al Consiglio Direttivo, che è l’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione. Il diniego va sempre motivato, e la richiesta di aderire all’Associazione non può essere rifiutata agli ex allievi ed ai genitori degli ex allievi, salvo ragioni di particolare gravità. Il richiedente non ammesso può fare opposizione, sulla quale deciderà l’Assemblea; avverso la decisione dell’Assemblea è ammesso ricorso al giudice ordinario. Sono Associati Sostenitori gli Associati che, oltre a versare la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie, nell’ammontare minimo determinato dall’Assemblea. Sono Associati Benefattori gli Associati che a giudizio del Consiglio Direttivo si sono particolarmente distinti nell’impegno a favore della Associazione, versando una somma particolarmente ingente o dando un contributo di speciale importanza, ovvero comunque per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione .
  4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.
  5. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4 (Diritti e doveri degli associati)

  1. Gli associati hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, come di seguito precisato.
  2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
  3. Gli associati devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
  4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 (Recesso ed esclusione dell’associato)

  1. L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
  2. L’associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.
  3. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato. L’associato escluso può fare opposizione, sulla quale deciderà l’Assemblea; avverso la decisione dell’Assemblea è ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 6 (Organi sociali)

  1. Gli organi dell’associazione sono: l’Assemblea degli associati; il Consiglio Direttivo; il Coordinatore.
  2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 7 (Assemblea)

  1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti gli associati.
  2. É convocata almeno una volta all’anno dal Coordinatore, mediante avviso scritto, contenente l’ordine del giorno dei lavori, che sarà diffuso con congruo anticipo, non inferiore a 30 giorni, mediante affissione nei locali dell’Istituto, pubblicazione nel sito dell’Istituto e pubblicazione nel giornale periodico “Il Marconi”.
  3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
  4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. É straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 (Compiti dell’Assemblea)

L’assemblea deve:
a) determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
b) nominare i componenti elettivi del Consiglio Direttivo;
c) fissare l’importo della quota associativa annuale, che sarà pari, altrimenti, ad 1 euro;
d) approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
e) fissare l’importo della quota minima per essere associati sostenitori;
f) deliberare sulle modifiche statutarie sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo, tanto ad iniziativa di questo quanto a seguito di proposta pervenuta al Consiglio Direttivo medesimo da almeno 1/5 degli Associati;
g) deliberare su eventuali opposizioni ai provvedimenti del Consiglio Direttivo di non ammissione;
h) deliberare su eventuali opposizione ai provvedimenti del Consiglio Direttivo di esclusione;
i) approvare l’eventuale regolamento interno;
l) deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9 (Validità Assemblee)

  1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
  2. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun aderente.
  3. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
  4. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

ART. 10 (Verbalizzazione)

  1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Coordinatore.
  2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 (Consiglio direttivo)

  1. Il Consiglio Direttivo composto da sette consiglieri eletti ogni tre anni dall’Assemblea. Fanno altresì parte di diritto del Consiglio Direttivo il Presidente della Fondazione G. Marconi, e due membri nominati dallo stesso Presidente, nonchè gli eventuali Consiglieri Emeriti; questi membri, non elettivi, hanno voto consultivo.
  2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti
  3. 3. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

ART. 12 (Coordinatore)

Il Consiglio Direttivo provvede ad eleggere nel suo seno il Coordinatore, che ha la rappresentanza legale dell’Associazione sia nei rapporti contrattuali ed amministrativi che in giudizio. Il Coordinatore riunisce periodicamente il Consiglio Direttivo, e provvede all’esecuzione delle sue deliberazioni; nomina, tra i Consiglieri ovvero anche tra gli altri Associati, il Segretario, con il compito di tenere l’elenco degli Associati e di redigere i verbali delle Assemblee, e il Tesoriere, con il compito di tenere la contabilità, elaborare il rendiconto annuale e curare gli adempimenti amministrativi e tributari; attribuisce specifiche deleghe a membri del Consiglio Direttivo o anche ad altri Associati, eventualmente invitandoli alle riunioni del Consiglio Direttivo in cui si trattano argomenti che li riguardano. Il Coordinatore mantiene contatti periodici con gli Organi della Scuola e della Fondazione G. Marconi, ai fini della massima collaborazione e della massima sinergia tra le rispettive attività.

ART. 13 (Risorse economiche)

  1. Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da: a) contributi e quote associative;
    b) donazioni e lasciti;
    c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.
  2. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
  3. L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 14 (Rendiconto economico-finanziario)

  1. Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
  2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’Associazione almeno 20 gg. Prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
  3. Il conto consuntivo dev’essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

ART. 15 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 9 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

ART. 16 (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.